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Messaggio di avviso

In caso di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo e ATA di ruolo e supplente (anche breve) è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico (comma 5, dell’art. 31, del decreto-legge n.41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021).

Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni.

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